Viaggi annullati e Covid19: il punto sulla situazione normativa
Sono moltissimi gli italiani che avevano già prenotato servizi turistici prima dell’avvento del coronavirus, spesso versando acconti e caparre.
I noti provvedimenti susseguitisi a partire dal 23 febbraio hanno via via reso impossibile il godimento del servizio prenotato nel breve periodo e quantomeno incerto quello prenotato nel medio periodo.
Si tratta di un giro d’affari sfumato per decine di miliardi di euro, in un Paese come il nostro dove il comparto turistico genera il 5,5 % del PIL nazionale (13% se si considera il PIL generato in via indiretta).
La battaglia tra le associazioni dei consumatori e quelle degli operatori di settore è già iniziata.
Il pomo della discordia è stato dapprima l’art. 28 del D.L. 9/2020 ed ora l’art. 88bis della Legge 27/2020 (di conversione del DL Cura Italia) in vigore dallo scorso 30 Aprile, il quale in 13 commi, è andato a disciplinare quasi ogni ipotesi di rapporto viaggiatori/operatori turistici, prevedendo la possibilità per questi ultimi di provvedere al rimborso a mezzo voucher, di quanto già pagato dai primi.
Il comma 12 prevede che infatti che “l’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”. In sostanza, in deroga a quanto previsto dal Codice del Turismo, l’operatore del settore ha ora la possibilità di optare tra il rimborso tradizionale in denaro o per il tramite di un voucher di valore equivalente della validità di un anno dall’emissione.
In sintesi l’art. 88bis della L. 27/2020 ha previsto appunto:
- La possibilità di rimborso a mezzo voucher di quanto anticipato dall’utente;
- L’impossibilità sopravvenuta con il relativo obbligo di restituzione di quanto già pagato (anche appunto a mezzo voucher) è ora già sancita per legge in relazione a tutti i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in relazione ai contratti da eseguire nello stesso periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei decreti che hanno imposto il divieto di allontanamento;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei decreti che hanno individuato tali aree;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti per il contenimento della diffusione del COVID-19;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo a causa della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Anche gli organizzatori di viaggi ora possono esercitare il recesso per motivi legati al COVID-19, mantenendo il diritto di poter optare tra rimborso in denaro o per voucher equivalente, non appena ricevuti i rimborsi dai propri fornitori e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta di rimborso;
- La possibilità di provvedere a rimborso a mezzo voucher è estesa a tutti i contratti già citati al precedente punto 2), instaurati a partire dal 11 Marzo fino al 30 Settembre 2020, anche per prestazioni da eseguirsi all’estero o in favore di contraenti stranieri;
- Anche le strutture ricettive che abbiano cessato in tutto o in parte l’attività a causa del COVID-19 potranno procedere a rimborso di quanto percepito anche a mezzo voucher oppure offrendo un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore ma in tal caso con rimborso della differenza di prezzo;
- La possibilità di provvedere a rimborso a mezzo voucher è esclusa in relazione a quanto pagato per viaggi di istruzione dalle scuole dell’infanzia e dalle classi terminali della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. La ratio della norma è evidente in quanto le classi terminali non potrebbero usufruire di alcun voucher l’anno successivo, essendosi ormai disciolte;
In tale ultimo caso viene a crearsi una disparità di trattamento in capo ad esempio alle agenzie di viaggio che, in maniera del tutto asimmetrica, si trovano costrette a rimborsare in denaro l’utente ma a dover accettare invece rimborsi a mezzo voucher da parte dei fornitori cui era già stata corrisposta in tutto o in parte la caparra/acconto versata dall’utente stesso.
La validità del voucher, in tutti i casi, è di un anno dall’emissione dello stesso. Così come formulata la norma potrebbe prestare il fianco ad interpretazioni diverse. Le prime prevederebbero che la prestazione turistica stessa dovrebbe eseguirsi nell’arco temporale di un anno dall’emissione del voucher. In tal caso i voucher emessi in questo periodo non potrebbero essere utilizzati ad esempio per le ferie estive del 2021.
La seconda interpretazione, maggiormente aderente al tenore letterale della norma, prevederebbe invece che il voucher possa essere utilizzato in fase di acquisto del servizio turistico entro un anno dall’emissione, ma che il servizio stesso possa eseguirsi anche successivamente.
Con la previsione dei rimborsi a mezzo voucher è stato chiaro l’intento del legislatore di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore turistico; dall’altra parte è forte lo scontento delle associazioni dei consumatori che vedono nel voucher uno strumento di rimborso molto più limitato rispetto al denaro contante e pertanto lesivo dei diritti dei viaggiatori.
Va sottolineato tuttavia come in data 28.05.2020 l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, abbia trasmesso una segnalazione al Parlamento ed al Governo in cui si evidenzia l’illegittimità della norma nella misura in cui non rimette al consumatore la scelta della modalità rimborso.
L’art. 88bis citato infatti è contrario sia all’art. 41 del Codice del Turismo, sia alla normativa Europea.
La Commissione Europea d’altro canto con la raccomandazione del 13.05.2020 ha evidenziato come l’operatore possa legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. Conscia della crisi del mercato del turismo dovuta alla crisi epidemiologica e sulle gravi ripercussioni che la stessa sta avendo e che avrà sugli operatori del settore, la Commissione ha chiarito come il ricorso al voucher quale forma di rimborso, non possa essere imposto, ma vada invece incentivato, magari prevendendo comunque la possibilità per il viaggiatore di richiedere il rimborso in denaro qualora non abbia utilizzato il voucher entro il periodo di sua validità e prevedendo l’inserimento di una polizza assicurativa nel caso in cui l’operatore nel frattempo fallisca.
Si attende ora la risposta di Governo e Parlamento alla segnalazione di AGCM.
Verona, 1 Giugno 2020
Avv. Matteo Carcereri