Nuove competenze nello Studio Legale VOI CARCERERI ASSOCIATI
Gestore della Crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa
L’avv. Maurizio Voi ha conseguito presso la IUL l’abilitazione a “Gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa”, la normativa regolata dalla legge 3/2012 che offre importanti strumenti di risoluzione della crisi economica di debitori civili e soggetti non fallibili in caso di mancanza di liquidità, che comporta un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Ciò infatti determina quella che la legge, all’art. 6 co.2, lett. a), indica come la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
La disciplina da sovraindebitamento è stata poi innestata ed ampliata nel “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” approvato con Decreto Legislativo 17.1.2019 n.14 in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n.155, destinato ad entrare in vigore il primo settembre 2021, anche se le ultime notizie di stampa danno imminente l’approvazione di un emendamento per l’immediata entrata in vigore stralciandola, dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Se così fosse si innesterebbero subito nell’architettura della legge 3/2012 tre importanti strumenti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa (CCI): il “Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore” (ex piano del consumatore); il “Concordato minore” (ex accordo di ristrutturazione dei debiti); “La liquidazione controllata del sovraindebitamento” (ex Liquidazione del patrimonio).
Tra le novità interessanti vi è la possibilità, per il “piano del consumatore”, di prevedere la “falcidia” e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del trattamento di fine rapporto o pensione, nonché operazioni di prestito su pegno.
Anche GLI imprenditori non fallibili e professionisti vedono tutelate le loro difficoltà con il “Concordato minore” che può prevedere anche la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale svolta.
Diviene poi importante la procedura della “esdebitazione”, cioè la liberazione di tuti i debiti esistenti.