La Corte di Cassazione sulla validità della clausola compromissoria del regolamento contrattuale di condominio
La clausola di compromissione in arbitri inserita in un regolamento contrattuale di comunione per la gestione della multiproprietà può essere ritenuta nulla qualora non specificatamente approvata dai singoli acquirenti?
E’ il problema che si è posto il nostro studio legale che difende un gruppo di multiproprietari in Sardegna, anche riuniti in un’apposita associazione, che contestava la non corretta amministrazione e gestione di un importante complesso ubicato in Gallura.
Impugnata l’assemblea e contestati i bilanci si è andati dritti al punto della competenza del Tribunale, contestata da controparte, che ha visto accogliere, in primo grado, la tesi della validità della clausola compromissoria.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.25977 del 23.9.2025 (udienza del 3.4.2025), in sede di regolamento di competenza ha accolto, al contrario, le nostre argomentazioni statuendo come il fatto che i regolamenti siano richiamati ed accettati davanti ad un notaio va valutato se è sufficiente il richiamo “per relazione ad atto” che contenga la clausola vessatoria, senza necessità di sua specifica approvazione.
Ciò poiché: “la forma dell’atto non può incidere “sulla piena estensione e massima efficacia della normativa UE, di cui costituisce diretta discendenza il codice del consumo” .
La clausola compromissoria è quindi stata ritenuta vessatoria poiché non vi è “alcun elemento utile a riscontrare l’effettiva esistenza di una seria trattativa riguardante la scelta di compromettere in arbitri qualsiasi controversia “relativa all’applicazione ed interpretazione del presente regolamento, scelta direttamente incidente sulla modalità di tutela per la gestione e il godimento turnario del bene acquisito.
La sentenza del Tribunale è stata annullata ed è stato dichiarato competente a conoscere della controversia il Tribunale di Tempio Pausania, con soddisfazione del nostro Studio e dei nostri assistiti.
Maurizio Voi