Corona Virus e Turismo. Kit operativo per la gestione dei rimborsi
a cura di Maurizio Voi e Matteo Carcereri, senior partners di Voi Carcereri Associati Studio Legale.
Parte prima. L’inquadramento generale.
Indagare nell’intreccio di norme che regolano il settore turistico dell’hospitality partendo dal B&B per arrivare al più elementare contratto d’albergo, attraversando il ponte tibetano delle prenotazioni on line nelle raffiche delle disdette causate dal coronavirus, non è semplice.
L’attenzione della giurisprudenza e del legislatore anche comunitario verso la parte più debole del rapporto, cioè il consumatore, ha rafforzato -e non di poco- la tutela dei diritti di quest’ultimo.
Nel 2007 la giurisprudenza della Corte di cassazione ha elaborato il concetto di “causa concreta” del contratto di viaggio come “finalità turistica” o di “svago”, così, se il turista non può partire per cause esterne ed indipendenti dalla sua responsabilità, la finalità viene a mancare e quindi entra in vigore il meccanismo della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c.
La sopravvenuta impossibilità coniugata con la “finalità di vacanza” perde però il suo connotato oggettivo per modellarsi sullo “scopo di piacere” così la compromissione della finalità turistica fa venir meno lo scopo del turista-viaggiatore, legittimandolo alla risoluzione del contratto.
La strada è stata aperta dalla Cassazione con l’interessante sentenza sui viaggi a Cuba nel 1998 coinvolta dalla epidemia di dengue emorragico nell’isola che avevano compromesso i normali standard di sicurezza del luogo, quindi inciso sulla finalità turistica del contratto.
Il punto è riconsiderare o considerare al tempo del corona virus la persistenza dell’impossibilità al momento della fruizione della vacanza.
La Legge 24.4.2020 n.27 all’art. 88bis appare riequilibrare le posizioni delineando temporalmente l’impossibilità della prestazione e specificandone il significato in relazione alla finalità turistica.
Arrivando ai giorni nostri i noti provvedimenti susseguitisi a partire dal 23 febbraio hanno via via reso impossibile il godimento del servizio prenotato nel breve periodo e quantomeno incerto quello prenotato nel medio periodo.
Si tratta di un giro d’affari sfumato per decine di miliardi di euro, in un Paese come il nostro dove il comparto turistico genera il 5,5 % del PIL nazionale (13% se si considera il PIL generato in via indiretta).
E’ in corso un serrato confronto tra le associazioni dei consumatori e le imprese del comparto turistico.
Il pomo della discordia è stato dapprima l’art. 28 del D.L. 9/2020 ed ora l’art. 88bis della Legge 27/2020 in vigore dallo scorso 30 Aprile, il quale in 13 commi, è andato a disciplinare quasi ogni ipotesi di rapporto viaggiatori/operatori turistici, prevedendo la possibilità per questi ultimi di provvedere al rimborso a mezzo voucher, di quanto già pagato dai primi.
Il comma 12 prevede infatti che “l’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.
In sostanza, in deroga a quanto previsto dal Codice del Turismo, l’operatore del settore ha ora la possibilità di optare tra il rimborso tradizionale in denaro o per il tramite di un voucher di valore equivalente.
La validità del voucher, in tutti i casi, è di un anno dall’emissione dello stesso. Così come formulata la norma potrebbe prestare il fianco ad interpretazioni diverse. Le prime prevederebbero che la prestazione turistica stessa dovrebbe eseguirsi nell’arco temporale di un anno dall’emissione del voucher. In tal caso i voucher emessi in questo periodo non potrebbero essere utilizzati ad esempio per le ferie estive del 2021.
La seconda interpretazione, maggiormente aderente al tenore letterale della norma, prevederebbe invece che il voucher possa essere utilizzato in fase di acquisto del servizio turistico entro un anno dall’emissione, ma che il servizio stesso possa eseguirsi anche successivamente.
Con la previsione dei rimborsi a mezzo voucher è stato chiaro l’intento del legislatore di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore turistico; dall’altra parte è forte lo scontento delle associazioni dei consumatori che vedono nel voucher uno strumento di rimborso molto più limitato rispetto al denaro contante e pertanto lesivo dei diritti dei viaggiatori.
Il diavolo è però nei dettagli e va affrontato con attenzione a tutela delle imprese turistiche.
2. Parte seconda. Gli aspetti tecnico-giuridici.
Segue la prossima settimana
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